Codice Deontologico

Art.1- Ambito di applicazione

Le norme del presente codice si applicano a tutti gli associati nell’esercizio delle attività indicate nell’art. 6) dello Statuto dell’Istituto, nei loro rapporti reciproci, nei rapporti di ciascuno con l’Istituto ed in tutti i rapporti in cui essi spendano il nome dell’Istituto.

Gli associati rispondono all’esigenza di partecipare ad una struttura organizzativa centrale comune e permanente che li riunisca e li rappresenti e che sia in grado di operare con la necessaria continuità e con adeguato impegno nei rapporti con il potere legislativo, con il potere esecutivo, con l’ordine giudiziario, con gli organi di stampa, con l’opinione pubblica e le altre forze sociali, al fine di svolgere un’efficace azione di promozione della cultura e delle scienze giuridiche ed economiche presso tutti coloro che ne risultino i naturali destinatari, per la difesa della libertà e della giustizia.

Art. 2- Potere disciplinare

La Commissione Disciplinare costituita dal Comitato Esecutivo regola e vigila sulla corretta applicazione delle norme del presente Codice.

Ad essa spetta la potestà di infliggere la sanzione adeguata e proporzionata alla loro violazione.

Il Comitato Esecutivo provvede a rendere esecutiva la sanzione, comunicandola all’interessato e dandone, eventualmente, l’opportuna pubblicità.

La sanzione deve essere adeguata alla gravità dei fatti e deve tenere conto dell’eventuale reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.

In generale, le sanzioni previste sono:

  • il richiamo;
  • la censura;
  • la sospensione;
  • l’espulsione.

 

Art. 3 – Volontarietà dell’ azione

La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri di seguito indicati e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.

Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato.

Quando sono mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

Art. 4 – Doveri di dignità, probità e decoro

L’ associato deve improntare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità, decoro e professionalità, secondo il principio generale di moralità.

L’ associato è soggetto a procedimento disciplinare anche per fatti estranei ai suoi rapporti con l’Istituto, con gli altri associati e con i terzi in genere, ed inerenti la propria sfera privata, purchè divenuti pubblici quando questi si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano comunque il buon nome e l’ immagine dell’Istituto.

Art. 5 – Doveri di lealtà, correttezza ed indipendenza

L’associato deve svolgere la propria attività professionale con fedeltà, lealtà, correttezza e sollecitudine, mantenendo la propria indipendenza ed imparzialità nell’esercizio dell’attività professionale e nella ricerca scientifica, senza tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.

L’associato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della prestazione richiesta, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L’associato è tenuto, altresì, ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo ritiene opportuno, sempre con solerzia e ogni qualvolta l’assistito ne faccia richiesta.

Se richiesto, è obbligo dell’associato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili della prestazione richiesta. In caso di pluralità di scelte assumibili nell’esercizio dell’attività, dovranno essere adottate le scelte che tengano conto del miglior beneficio per l’assistito, quanto al risultato e ai tempi di esecuzione dell’attività.

L’associato non dovrà in alcun modo prevaricare, né con la suggestione, né con l’imposizione, la volontà della parte assistita.

Dopo aver informato il proprio assistito, l’associato, in presenza di soluzioni tra loro alternative, o anche nel rendere un parere o un semplice consiglio, dovrà uniformare il proprio operato coerentemente con i principi etici ispiratori di I.N.E.E.D..

In ogni caso, l’associato si impegna a conservare il segreto sull’attività prestata e a mantenere la riservatezza sulle questioni trattate.

L’associato si impegna a non assumere incarichi professionali senza idonea competenza a svolgere gli incarichi proposti, a meno che non collabori con altro associato che abbia tale competenza.

L’associato, che non sia obbligato per vincoli di legge ad accettare l’incarico e ad assistere il cliente, dovrà porsi il problema dell’accettabilità morale dell’incarico e dovrà valutare il contesto nel quale la prestazione viene richiesta ed evitare che la propria attività venga strumentalizzata per fini non corretti o contro etica.
 

Art. 6 – Dovere di aggiornamento professionale

L’associato deve curare personalmente e costantemente la verifica della propria competenza professionale al fine di mantenerla ai migliori livelli qualitativi.

Allo stesso fine, l’associato deve curare personalmente e costantemente la propria preparazione ed il proprio aggiornamento professionale, con la formazione professionale continua. Con tale ultima espressione deve intendersi ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle competenze professionali, mediante la partecipazione ad iniziative culturali nel proprio ambito professionale.

Art. 7 - Dovere di evitare incompatibilità

L’ associato deve astenersi dallo svolgere qualunque attività quando questa sia in conflitto con i principi di cui ai precedenti art. 4) e 5).

Altresì, l’ associato non potrà far parte, a nessun titolo, di Enti, Associazioni o qualsivoglia organo che svolgano attività incompatibili con le finalità dell’Istituto.

L’associato ha il dovere di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con altro incarico anche non professionale.

Art. 8 – Rapporti esterni

Nello spendere il nome dell’Istituto e nello svolgere attività per conto di questo, l’associato non deve anteporre i propri interessi personali a quelli dell’Istituto stesso.

  • Gli associati, appartenenti ad ordini professionali ed iscritti nei relativi albi, soggetti a norme deontologiche eventualmente più restrittive e rigorose rispetto a quelle contenute nel presente codice, debbono attenersi alle prime.
  • Salvo quanto disposto da precedente punto b), in qualsiasi caso di pubblicità al proprio nome od alla propria attività, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti con la stampa e gli altri mezzi di informazione e diffusione, in cui venga speso a qualsiasi titolo il nome dell’Istituto (anche attraverso carta da lettere, biglietti da visita, rubriche telefoniche e brochure informative), l’associato deve preventivamente informare il Comitato esecutivo ed essere da questo autorizzato.
  • Nei rapporti con la stampa e gli altri mezzi di informazione, l’associato potrà, in ogni caso,  spendere il nome dell’Istituto comunque ispirandosi a criteri di equilibrio e di misura.

In nessun caso è consentito l’uso del logo e del marchio senza preventiva autorizzazione del Comitato Esecutivo, che a suo insindacabile giudizio, concederà o negherà l’autorizzazione.

Art. 9 – Rapporti tra gli associati

L’ associato ha il dovere, compatibilmente con i propri impegni professionali e personali, di collaborare con gli altri associati che ne facciano richiesta per l’attuazione delle finalità istituzionali dell’Istituto.

L’associato ha il dovere di mantenere sempre nei confronti degli associati e dei terzi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà ed è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa.

Art. 10 - Rapporti interni

Qualora l’ associato si avvalga di un’organizzazione di studio, sarà responsabile nei confronti dell’Istituto per comportamenti posti in essere da dipendenti e/o collaboratori che siano valutati lesivi dell’immagine dell’Istituto o comunque posti in essere in violazione delle norme del presente codice.

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