Statuto I.N.E.E.D.

Art. 1
È costituita un’Associazione denominata: “ISTITUTO NUOVA ETICA ECONOMIA E DIRITTO – I.N.E.E.D. Sede

Art. 2
La sede dell'Associazione è in Milano, Via San Damiano 4. Il Comitato Esecutivo dell'Associazione può istituire in Italia ed all'estero sedi secondarie e può successivamente sopprimerle o modificarle.

Domicilio

Art. 3
Il domicilio legale dei soci si intende eletto presso la sede dell'Associazione.

Durata

Art. 4
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Finalità

Art. 5
“I.N.E.E.D.” è un’Associazione privata, indipendente, internazionale, apartitica e senza fini di lucro.

Art. 6
Finalità di “I.N.E.E.D.” sono la promozione di studi, ricerche, corsi, seminari, convegni, rappresentazioni culturali ed altre manifestazioni su base nazionale ed internazionale, nei diversi settori giuridici, educativi, culturali, scientifici e dell’attualità economica nazionale ed internazionale, nel quadro degli obiettivi dell'Associazione “I.N.E.E.D.”, che riguardano i grandi temi con i quali si confrontano la società contemporanea ed il singolo individuo, così come tutte le attività che mirano all'elevazione intellettuale e spirituale dell'uomo. In ogni caso, l’Associazione svolge l’attività nei settori ove operano gli associati, nelle forme a tal fine ritenute più idonee.

Per la realizzazione dello scopo sociale l'Associazione può avvalersi di tutti i mezzi ritenuti utili.

Oltre ad organizzare attività propria, l'Associazione, nel quadro dei propri fini sociali, potrà collaborare all'organizzazione ed allo svolgimento di attività promosse da altri organismi italiani e stranieri, essa potrà inoltre avvalersi della cooperazione di esponenti del mondo culturale, scientifico, universitario, imprenditoriale, italiani o stranieri.

L'Associazione potrà altresì curare la diffusione in Italia ed all'estero, nelle diverse forme, e la pubblicazione dei risultati delle ricerche da essa promosse o svolte in collaborazione con altri organismi o persone. In ordine a quanto sopra, la costituita Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Fondo comune

Art. 7
Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle quote annuali e dai contributi dei soci, nella misura decisa dal Comitato Esecutivo; da donazioni o lasciti in genere; da proventi derivanti dalle proprie iniziative e da ogni altro eventuale bene mobile o immobile a qualsiasi titolo acquisito dalla Associazione; dai contributi dei terzi

Soci

Art. 8
Fanno parte dell'Associazione le persone fisiche o enti ammessi dal Comitato Esecutivo.

I soci devono essere informati delle attività svolte o promosse dall'Associazione.

I Soci sono tenuti a versare i contributi richiesti con delibera del Comitato Esecutivo e/o a prestare gratuitamente la propria opera per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.

Soci fondatori

Art. 9
Sono qualificati come soci fondatori tutti coloro che, dotati dei requisit, di onorabilità e di professionalità, hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione stessa e sono considerati associati e membri del Comitato Esecutivo a vita e tale categoria di associati comprende di diritto le altre categorie previste ed i relativi requisiti.

Soci ordinari

Art. 10
Sono qualificati come soci ordinari tutti i liberi professionisti iscritti in Albi professionali o attualmente cancellati ma già iscritti, che abbiano fatto richiesta di associazione secondo le norme previste dal documento statutario approvato dai soci fondatori in sede di costituzione dell’Associazione.        

Soci onorari

Art. 11
Sono qualificati come soci onorari tutti coloro che, nel settore economico-politico-sociale-finanziario-industriale-accademico, sia a livello nazionale che a livello internazionale, si siano distinti per le proprie opere e siano universalmente riconosciuti quali personalità di spicco.

L’ammissione all’Associazione avviene esclusivamente per cooptazione diretta, previo parere favorevole espresso all’unanimità da parte di tutti i soci fondatori e membri del Comitato Esecutivo.

I membri dell’Associazione devono inoltre offrire e mantenere nel tempo, per le caratteristiche proprie e per le esperienze acquisite sul mercato di riferimento, adeguate garanzie di stabilità ed idoneità professionale.   

Art. 12
La qualità di socio si perde per morte, per esclusione, per indegnità, per fallimento, per recesso e per estinzione. L'esclusione è deliberata dal Comitato Esecutivo.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio con un preavviso scritto di almeno tre mesi, ma avrà effetto a partire dall'anno successivo. Sono comunque irripetibili dal socio receduto od escluso le somme a qualsiasi titolo versate all'Associazione.

Organi dell'Associazione

Art. 13
Sono organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea;
  2. il Comitato Esecutivo;
  3. il Presidente;
  4. i Vice Presidenti.

 

Assemblea

Art. 14
L’Assemblea è costituita dai soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.

Essa definisce le grandi linee dell'attività dell'Associazione, approva il bilancio, delibera il numero dei componenti, la nomina e la revoca del Comitato Esecutivo, nonché delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio. Essa delibera inoltre sugli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione sottoposti al suo esame dal Comitato Esecutivo.

Dell’Assemblea fanno parte tutti i soci fondatori, i soci ordinari e i soci onorari, che abbiano adempiuto ai loro obblighi nei confronti dell'Associazione.

Hanno diritto di voto i soci fondatori e i soci ordinari. Ciascuno di essi ha diritto ad un voto.

Art. 15
L’Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Essa inoltre deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Comitato Esecutivo.

La convocazione è effettuata dal Presidente o, in mancanza, da uno dei Vice Presidenti a mezzo lettera, telefax o email con preavviso di almeno quindici giorni.

La riunione sarà comunque valida, anche se non convocata con le formalità stabilite nel presente articolo, quando siano presenti tutti i soci e tutti i membri del Comitato Esecutivo.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, da uno degli altri Vice Presidenti; in mancanza anche di questi, l’Assemblea nomina il Presidente della riunione.

Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità della riunione ed il diritto di intervento dei partecipanti.

Il verbale della riunione è redatto dal Segretario dell’Assemblea, nominato tra i presenti, che lo sottoscrive unitamente al Presidente. 

Art. 16
L’Assemblea delibera, in seduta ordinaria ed in prima convocazione, con la maggioranza dei voti esprimibili e con la presenza di almeno metà dei soci. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Sono ammesse le deleghe tra i soci.

Per ciò che attiene alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera in seduta straordinaria con la presenza in proprio o per delega della metà più uno dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ai sensi dell'art. 21 del cod. civ..

Comitato Esecutivo

Art. 17
II Comitato Esecutivo è composto da 2 a 5 membri.

I membri del Comitato Esecutivo durano in carica tre anni ed alla scadenza possono essere rieletti.

Qualora nel corso del triennio venga a cessare uno o più membri, lo stesso Comitato Esecutivo provvede alla cooptazione di nuovi membri in sostituzione di quelli cessati. I nuovi componenti restano in carica sino alla scadenza del Comitato Esecutivo.

Art. 18
Il Comitato Esecutivo sovrintende alla realizzazione dei programmi e delle attività dell'Associazione sulla base delle linee generali e degli indirizzi decisi dall’Assemblea ed amministra il patrimonio dell'Associazione.

Il Comitato Esecutivo ha i più ampi poteri e facoltà per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza eccezione di sorta, e può pertanto compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi dell'Associazione esclusi solo quelli che la legge ed il presente statuto riservano tassativamente all’Assemblea. Il Comitato Esecutivo può delegare parte dei suoi poteri ad alcuni propri componenti.

In particolare, il Comitato Esecutivo:

  • sottopone all’ Assemblea per l'approvazione il programma annuale di attività
  • nomina il Presidente e i Vice Presidenti
  • esamina il bilancio consuntivo, redige la relazione di accompagnamento e sottopone tali documenti all’ Assemblea per l' approvazione
  • delibera sull’ammontare delle quote annuali
  • delibera all’unanimità dei membri sull'ammissione di nuovi soci
  • delibera sulla revoca o l'esclusione di soci
  • propone all’Assemblea le modifiche dello statuto
     

 

Art 19
Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente o di uno dei Vice Presidenti, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Nelle riunioni del Comitato Esecutivo i rispettivi membri non possono farsi rappresentare mediante delega.

La convocazione avviene mediante lettera, telefax o email da inviarsi a ciascuno dei membri almeno otto giorni prima di quello della riunione, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e con l'elenco degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il Comitato Esecutivo può essere convocato anche telefonicamente, con preavviso di almeno 24 ore. Esso si considera validamente costituito con la presenza di almeno la metà del totale dei suoi componenti e, laddove non sia espressamente richiesta l’unanimità, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente della riunione.

Il Comitato Esecutivo è comunque validamente riunito, anche se non ritualmente convocato, ove siano presenti tutti i suoi membri. Esso è presieduto dal Presidente o da uno dei Vice Presidenti o, in mancanza di essi, da un membro a tal fine eletto dai presenti. Il verbale della riunione è redatto dal segretario, nominato tra i presenti, ed è sottoscritto dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente che lo ha sostituito.

E’ ammessa la possibilità  che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali requisiti, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cu si trova il Presidente e dove inoltre si deve trovare il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Presidente

Art. 20
Il Presidente è eletto dal Comitato Esecutivo, a maggioranza assoluta.

Il Presidente sovrintende alle attività generali dell'Associazione garantendone la rispondenza con le sue finalità statutarie. Ha la rappresentanza legale ed istituzionale dell'Associazione, promuove contatti e relazioni atti ad affermare e qualificare l'Associazione.

Presiede il Comitato Esecutivo. Presiede e convoca l’Assemblea.

Esso dura in carica un triennio ed è rieleggibile. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente vicario.

Vice Presidenti

Art. 21
I Vice Presidenti sono eletti dal Comitato Esecutivo. I Vice Presidenti durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Uno di essi avrà funzioni vicarie e sostituirà il Presidente in caso di sua assenza e può essere da lui delegato per la rappresentanza legale dell'Associazione.

L’altro avrà funzioni di tesoriere, sovrintenderà alla gestione finanziaria dell'Associazione, e in caso di assenza del Vice Presidente vicario, può convocare l’Assemblea ed il Comitato Esecutivo.

In caso di assenza del Vice Presidente vicario, l’altro Vice Presidente può convocare l’Assemblea ed il Comitato Esecutivo.

Non possono essere cumulate la carica di Vice Presidente Vicario e di Vice Presidente Tesoriere.

Comitato di Nomina e Garanzia

Art. 22
Il Comitato Esecutivo, tramite apposita delibera, può costituire un organo consultivo interno denominato "Comitato di Nomina e Garanzia". Il compito di tale organo consultivo è quello di esprimere pareri non vincolanti al Comitato Esecutivo per le decisioni connesse con l'esercizio dei poteri in materia di nomina, riconferma, sospensione temporanea, esclusione, che il presente Statuto riserva al Comitato Esecutivo in materia di soci. La composizione del Comitato di Nomina e Garanzia è stabilita dal Comitato Esecutivo.

Art. 23
L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

A cura del Vice Presidente Tesoriere viene compilato il bilancio consuntivo annuale che deve essere sottoposto dal Comitato Esecutivo all'approvazione dell’Assemblea, entro i 120 gg. successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. 

Art. 24
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti che disciplinano le associazioni in quanto applicabili.

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